Decisione TAR Marche sul progetto del nuovo ponte Garibaldi rinviata al 15 aprile 2026
Accolta la richiesta degli avvocati ricorrenti motivata dal parere trasmesso in extremis dal Vice commissario all'alluvione 2022

E’ stata rinviata al 15 aprile la decisione del TAR Marche sul ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste senigalliesi contro il devastante progetto del nuovo ponte Garibaldi.
Il rinvio è stato richiesto dai nostri avvocati in quanto il Vice Commissario delegato per gli eventi meteorologici di settembre 2022 (ing. Stefano Babini ndr) ha trasmesso, nella giornata immediatamente precedente alla riunione del TAR, un parere del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici a cui, per la tempistica scelta, non si poteva necessariamente contro dedurre senza un congruo approfondimento e una riflessione sul tema sollevato.
Da una prima lettura del documento è infatti evidente come la richiesta di parere del Vice Commissario delegato, inoltrata al Consiglio Superiore del Lavori Pubblici nel Luglio 2025, è tardiva e non compresa sia tra la documentazione istruttoria allegata alla approvazione del progetto definitivo del Ponte Garibaldi (Decreto n.7 del 27.01 2025), sia tra quella allegata alla approvazione del progetto esecutivo (Decreto n. 50 del 01.04.2025).
Ma soprattutto detta richiesta di indicazioni dà una confusa e falsa rappresentazione della realtà.
La nota del Vice Commissario richiede al C.S.LL.PP. conferma di una applicazione dogmatica e illogica della norma sul franco idraulico, oscurando la priorità della tutela del Centro storico – un valore ben più alto di quello generico di abitato – distruggendo e alterando elementi vitali dell’organismo urbano e la coerenza dei loro rapporti e l’armonia realizzata nel tempo.
La questione centrale è la ricostruzione dello storico Ponte Garibaldi nella sede originaria con il mantenimento dell’asse urbanistico di accesso al Centro storico così come costituito con la Seconda Ampliazione settecentesca. La nota del Vice Commissario ignora tale requisito essenziale di tutela e non considera l’esigenza di conciliazione del progetto anche alla luce di norme di gerarchia superiore.
Nell’applicare la norma non si può ad essa attribuire altro senso che quello palese derivante dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse. Invece il Vice Commissario attribuisce carattere pleonastico alla locuzione “durante la piena” quando la legge di per sé non contiene parti inutili o superflue, ossia pleonastiche come sostiene il Vice Commissario.
Ma di questo e di altro ne riparleremo il prossimo 15 aprile.
Marco Lion
Presidente Italia Nostra
Sezione di Senigallia


























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