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“A Senigallia le norme sulla cantieristica non si applicano”

Martinangeli e Palma (M5S): "Nei cantieri non vengono esposti i cartelli obbligatori per legge"

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Stefania Martinangeli ed Elisabetta Palma

In queste settimane i senigalliesi hanno potuto notare la presenza di diversi cantieri nel territorio comunale, tutti accomunati da un elemento costante: l’assenza di qualunque cartello di cantiere e di identificazione dei lavori.

Parliamo del cantiere sito in V.le Bonopera, di fianco alla stazione, sorto perabbattere la “pinetina” in previsione della realizzazione di un parcheggio a pagamento, per il quale abbiamo presentato il 16 ottobre una interrogazione a risposta scritta (attendiamo ancora la replica dell’assessore), e dei cantieri sul lungomare Cesano, dove sono stati abbattute una cinquantina di tamerici per il rifacimento del marciapiede, e del cantiere sito sulla c.d. curva della Penna, per i lavori preparatori alla realizzazione di una grande rotatoria sulla statale adriatica nel suo tratto cittadino, per le quali è stata formulata una interrogazione a risposta orale durante l’ultima seduta di consiglio comunale del 26 ottobre scorso.

Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, sia da semplici cittadini che da addetti ai lavori, riprese anche dalla stampa locale, che nei cantieri di cui sopra non sono stati esposti i cartelli obbligatori per legge, ovvero:
il cartello di cantiere (ai sensi del D.P.R. 380/2001, all’art. 27, comma 4) che deve contenere i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni, che deve avere – nel caso di lavori pubblici – dimensioni minime di 1 mt. di base x 2 mt. di altezza (Circ. Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1 giugno 1990),
il cartello di identificazione dei lavori , che deve essere esposto contemporaneamente alla consegna dei lavori a cura dell’impresa esecutrice delle opere.

Il cartello di cantiere deve contenere tutta una serie di dati, come l’indicazione dei subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese (d.lgs. 163/2006 art. 118, comma 5), l’indicazione delle imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici (DM Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, art. 12), l’indicazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori (d.lgs. 81/2008 art 90, comma 7). Nel caso di appalti pubblici, nel cartello di cantiere vanno inseriti ulteriori dati, come la scomposizione dell’importo dei lavori tra opere a base d’asta e oneri sicurezza, le categorie di lavoro eseguite, il ribasso d’asta, il responsabile del procedimento, la durata dei lavori.

Il cartello di identificazione dei lavori deve invece dare informazioni circa il tipo di opere da realizzare, e l’importo delle stesse, le modalità di realizzazione (lavori in economia, appalto chiavi in mano, ecc.), gli estremi dell’autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire, la stazione appaltante (nome ed indirizzo legale), l’impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale), le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici), il nome del progettista architettonico, il nome del progettista delle strutture, il nome del progettista degli impianti, il nome del direttore dei lavori, il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere, il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza), il nome del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza), il nome del direttore di cantiere, i responsabili delle imprese subappaltatrici.

Ebbene, nei siti di cantiere visionati erano visibili solo le delimitazioni della zona dei lavori, i cartelli di divieto di sosta e di accesso, e i cartelli stradali di lavori in corso. Le nostre interrogazioni, a risposta scritta ed orale, miravano, per l’appunto, ad ottenere chiarimenti circa la mancata esposizione del cartello di cantiere e del cartello di identificazione dei lavori, obbligatori in virtù delle norme citate, nonché sull’intenzione dell’ente di rivalersi sui responsabili della non ottemperanza alle prescrizioni di legge in base a quanto richiamato dall’art. 27 comma 4 del D.P.R. 380/2001 e dall’art. 44, lett. a) Testo Unico per l’Edilizia.

L’assessore ha esordito in consiglio con questa affermazione: “Bisogna fare chiarezza, altrimenti si crea caos”, proponendosi di provare ad aiutarci. Sigh! La sua risposta, specialmente in considerazione della premessa posta, è stata, però, insoddisfacente, in quanto dopo avere affermato che nei cantieri suddetti non si applicano gli articoli da noi identificati, ma “molti altri”, anziché fare chiarezza sugli articoli o combinati disposti da applicare, ha rimandato le interroganti ad una enorme quantità di normative, quali il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380-Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50-Codice dei contratti pubblici, il Codice della Strada ed il Regolamento Edilizio che, a suo dire, legittimano l’operato segnalato.
Nel caso dei cantieri del lungomare di Cesano e di V.le Bonopera, sorti per l’abbattimento di alberi, l’assessore ha affermato che il Comune ha fatto riferimento al Codice della Strada, che non prevede indicazioni di cantiere nel caso l’abbattimento duri meno di una settimana, mentre nel caso del cantiere su V.le Leopardi all’altezza della c.d. curva della Penna, i cartelli non erano posizionati perché il cantiere è privato e si occupa solo di bonifica del terreno e non di opere di urbanizzazione. Il comune ha chiesto comunque in un secondo momento al privato di esporre un cartello, pur non essendoci l’obbligo.

Perché, ci chiediamo, chiedere un adempimento inutile se le normative da noi richiamate non si applicano ai cantieri citati, come dice l’assessore Monachesi, e quindi non sussiste l’obbligo di esposizione dei cartelli di cantiere? Forse perché i lavori di sbancamento e la creazione di scavi per il getto dei plinti di edificazione necessitano invece di un simile inutile adempimento?

In merito, infine, ai cantieri di Cesano e di V.le Bonopera sopra richiamati, in effetti le tamerici e la pinetina sono stati eliminati in 3-4 giorni (in certi casi questa Giunta da il meglio di sé in efficienza), ma l’allestimento dei cantieri è rimasto per molti più giorni.

Non solo, ma in caso di abbattimento di alberi o di potatura in quota con l’ausilio di auto cestelli, è necessaria una procedura rigorosa di identificazione dei rischi di eventi infortunistici in particolare modo per i cantieri aperti in città, in prossimità di strade e viali. Il cartello di identificazione dei lavori dovrebbe, pertanto, indicare anche il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza. Si ritiene, quindi, che non sia ipotizzabile la legittimità dell’assenza di un simile cartello.

In conclusione, sembrerebbe, però, che le normative da noi richiamate a Senigallia non si applichino … ovviamente verificheremo, con riserva di attenzionare gli organi competenti al controllo.

Da Stefania Martinangeli ed Elisabetta Palma – Consigliere M5S Senigallia

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