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Sono utilizzabili le foto su Facebook per dimostrare una relazione del coniuge separato?

L'esperto on line di Senigallianotizie.it ci offre un nuovo caso in materia legale

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Facebook, chat e messaggi privati

Sempre più spesso, Facebook diventa, per così dire, protagonista nelle aule giudiziarie, come nel caso deciso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Con ricorso depositato avanti al suddetto Tribunale, una moglie separata chiedeva la modifica delle condizioni della separazione consensuale, nelle quali era previsto che entrambi i coniugi rinunciavano all’assegno di mantenimento.

La signora deduceva quale fatto sopravvenuto che nel luglio 2011 era stata licenziata e che, inoltre, era affetta da grave patologia, con conseguente difficoltà di svolgere attività lavorativa. Per tale ragione chiedeva porsi a carico del marito un assegno per il proprio mantenimento di 700,00 euro.

Il marito, dal canto suo, eccepiva di avere avuto un peggioramento della propria situazione reddituale e che la moglie intratteneva una relazione stabile con un medico ortopedico sin dal 2010, relazione che le consentiva di avere un tenore di vita anche superiore a quello avuto in costanza di matrimonio.

Il Tribunale, nel decidere il caso, parte anzitutto dalla considerazione che in tema di assegno di mantenimento e divorzile, l’instaurazione di una relazione more uxorio stabile da parte del coniuge avente diritto all’assegno incide nel senso di determinare una sospensione del diritto a percepire l’assegno di mantenimento; ciò, tra l’altro, alla luce del fatto che viene meno il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. Principio, questo, del resto ormai affermato anche dalla Cassazione.

Accertata dunque la rilevanza della convivenza, il Tribunale si pone il problema della prova, visto che la moglie aveva negato la circostanza.

Detta prova era stata raggiunta mediante la produzione di fotografie e informazioni tratte da Facebook: in queste ultime, infatti, nelle informazioni di base relative al c.d. profilo, sotto la voce “situazione sentimentale” era stato indicato espressamente “impegnata con N.B.”.

Non solo. Dallo stesso profilo il marito aveva scaricato e poi prodotto numerose fotografie che ritraevano la moglie con il nuovo convivente in diversi periodi dell’anno ed in diverse località, anche turistiche.

Il Tribunale osserva che tali documenti possono ritenersi acquisibili ed utilizzabili posto che Facebook si caratterizza, tra l’altro, per il fatto che ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea una propria pagina nella quale può inserire una serie di informazioni di carattere personale e professionale e può pubblicare, tra l’altro, immagini, filmati ed altri contenuti multimediali.

Sebbene l’accesso a questi contenuti sia limitato secondo le impostazioni della privacy scelte dal singolo utente, ad avviso del Tribunale le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo non sono assistite dalla segretezza che, al contrario, accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network; mentre queste ultime, infatti, possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell’ambito della cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi.

In altri termini, nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria.

Considerato, poi, che la relazione di convivenza stabile della ricorrente con il medico era stata riscontrata anche dalla Polizia Municipale negli accertamenti ad essa delegati dal Tribunale e che il dedotto problema di salute della ricorrente era già esistente al momento della separazione, il Tribunale ha rigettato la domanda condannandola al pagamento delle spese di lite.

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