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Legali di Predieri: “La sentenza dice che quei fatti non sono mai accaduti”

Gli avvocati Cornacchia e Gianni contestano le posizioni delle parti civili: "Le assoluzioni sono con formula piena"

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Tribunale di Ancona

Nella giomata di venerdi scorso (21 dicembre ndr), quali difensori di Alessandro Predieri, abbiamo reso noto il nostro pensiero sulla Sentenza recentemente pronunciata, nei suoi confronti, dalla Corte di Assise di Ancona, ispirandoci come scritto all’intento di contribuire a fornire un’informazione completa e pluralistica.

Oggi, ci sentiamo, nuovamente e fermamente, di dovere chiedere attenzione, nell’interesse del nostro Assistito, per salvaguardare anche un altro imprescindibile aspetto dell’informazione stessa: la sua precisione, cosi come discendente da un’oggettiva e, pertanto, incontrovertibile lettura del dispositivo della Sentenza sulla Vostra pregevole testata si legge che, secondo le parti civili, tutte le circostanze accusatorie contestate nei confronti di tutte e tre le ragazze sarebbero state provate e dimostrate, ma la Sentenza della Corte di Assise evidentemente si impone ribadirlo ha sancito una cosa completamente diversa.

In primo luogo, la Corte, con la lettura del dispositivo, ha pronunciato le 10 assoluzioni, in favore di Alessandro Predieri, non con formula dubitativa, ma con formula piena: secondo la Corte, cioè, vi è la prova, positiva, dell’innocenza del nostro Assistito, in quanto, la formula “perché il fatto non sussiste” come noto nega il verificarsi del fatto penalmente rilevante nella sua storicità (cosi Giarda e Spangher, Codice di Procedura Penale commentato).

Infatti, secondo la Sentenza, tutti i reati ipotizzati contro Jessica Bertolini (riduzione in schiavitù, istigazione al suicidio, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale) sono stati ritenuti non sussistenti: mai accaduti, mai esistiti, mai commessi da Alessandro Predieri.

I reati ipotizzati contro “un’altra ragazza di Fano” (riduzione in schiavitù, istigazione al suicidio ed atti sessuali con minorenne) sono stati, ugualmente, ritenuti non sussistenti: mai accaduti, mai esistiti, mai commessi da Alessandro Predieri; e, ciò, in base a quanto emerso dal processo e non per una “cavillosa” mancanza di querela (quest’ultimo aspetto, peraltro in piena aderenza a quanto previsto dalla legge, ha riguardato solamente l’art. 609 bis c.p.).

Tutti i restanti reati ipotizzati contro Alessia Chiarenza (riduzione in schiavitù, istigazione al suicidio ed atti sessuali con minorenne) sono stati, parimenti, ritenuti non sussistenti: mai accaduti, mai esistiti, mai commessi da Alessandro Predieri.

Tanto si imponeva, sempre e solo al fine di contribuire a fornire una corretta ed oggettiva informazione sulla vicenda, nell’interesse del nostro Assistito, ribadendo, infine, la nostra ferrea intenzione di proporre appello nei confronti dell’unico reato superstite (riguardante Alessia Chiarenza) per il quale vi è stata condanna.

Avv. Massimiliano Cornacchia
Avv. Gilberto Gianni

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