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Bello interviene sugli esclusi dal dibattito nel Consiglio Grande del 5 febbraio a Senigallia

"Applicato correttamente lo Statuto. Chi protesta, forse non lo conosce, ma insegue solo polemiche inutili e strumentali"

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Consiglio grande del 5 febbraio 2025

“Quando si evade troppo dalla realtà, si rischia di diventare prigionieri della propria immaginazione. È questo il quadro, che emerge dalle dichiarazioni, pleonastiche e strumentali, di certi esponenti del PD e di alcuni partiti della sinistra radicale, oltre che di altri soggetti, che si sono sentiti esclusi dal dibattito in seno al Consiglio Grande. Una sequenza di accuse, senza alcuna fondatezza, tanto meno giuridica, che lasciano intendere come costoro non conoscano affatto la storia dello Statuto di Senigallia.”

Lo ha affermato in una nota alla stampa Massimo Bello, Presidente del Consiglio comunale, dopo la seduta del Consiglio Grande di mercoledì scorso sul progetto del nuovo ponte Garibaldi e dopo le tante polemiche, a senso unico, rivolte proprio alla Presidenza, per avere escluso i partiti dalla discussione.

Sul punto, “la Presidenza ha interpretato e applicato correttamente l’art. 23 dello Statuto – ha aggiunto Bello – che non lascia spazio a interpretazioni personali e, quindi, sono stati ammessi all’intervento soltanto quanti tassativamente previsti dallo Statuto.”

La replica della Presidenza del Consiglio comunale rigetta le accuse e le polemiche, sottolineando come vi sia stata “una mistificazione della realtà – ha proseguito Bello – tesa esclusivamente a raccontare la non verità dei fatti e degli atti.”

“Il Consiglio Grande, nella ratio della norma, che lo istituisce, negli atti preparatori e nei dibattiti consiliari, che lo hanno sancito, non è un’arena politica o una tribuna riservata ai partiti o a movimenti politici – precisa il Presidente Bello – ma un organismo di partecipazione dedicato alle libere forme associative, così come stabilito anche all’art. 8 del Testo unico degli enti locali. Così è e così è sempre stato, sia nella formulazione attuale dell’art. 23 dello Statuto, approvata nel 2010, che nella disposizione dell’art. 15 approvata nel 1991, nel 1994 e nel 2003. Una storia statutaria, che invito tutti a leggersi e a studiare.

“Nella riunione del Consiglio Grande – ha aggiunto il Presidente del Consiglio – le formazioni associative hanno potuto parlare, anche più di quei cinque minuti assegnati ad ogni singolo intervento. E ciò è accaduto perché ho ritenuto giusto rendere flessibile ciascun intervento, concedendo tutto lo spazio possibile ai soggetti associativi che, in base allo Statuto, sono stati gli unici e i veri protagonisti della seduta. Altrettanto è stato fatto per i gruppi consiliari e per i relatori principali.”

“Nel Consiglio Grande è stata data voce alle sole formazioni associative, a quelle di categoria e sindacali o a quelle portatrici di interessi – ha proseguito Bello – perché quella seduta non avrebbe potuto essere diversamente se non uno spazio istituzionale dedicato all’ascolto dei loro interventi. I partiti o i movimenti politici hanno altre sedi per potersi confrontare ed esprimersi liberamente.”

Trentasei sono state le domande di intervento, di cui venti quelle ammesse, mentre sedici quelle non ammesse al dibattito. Tra le sedici domande di intervento non ammesse vi sono state quelle presentate dai movimenti partitici e politici, sia di destra che di sinistra, tra cui il PD e la LEGA; quella della Scuola di Pace “Vincenzo Buccelletti” poiché trattasi di istituzione comunale e non di un’associazione; quella del consigliere di Forza Italia, Luigi Rebecchini, perché la capogruppo Anna Maria Bernardini aveva già indicato la consigliera Alessandra Barucca a rappresentare il gruppo di Forza Italia negli interventi riservati ai gruppi consiliari; quelle dei consiglieri regionali Maurizio Mangialardi (PD) e Marco Ausili (Fratelli d’Italia) poiché l’ente Regione non ha alcuna competenza diretta sull’argomento trattato in aula; quella dell’associazione “La Città Futura” collegata direttamente al Gruppo consiliare “AVS-Diritti al Futuro”, come si evince chiaramente dalla e-mail contenente la domanda di intervento.

“Se lo Statuto avesse voluto annoverare anche i partiti e i movimenti politici o partitici, lo avrebbe espressamente dichiarato – ha precisato il Presidente Bello – mentre il dettame della disposizione e la ratio di quella norma, la discussione consiliare contenuta negli atti preparatori, che portarono alla formulazione e all’approvazione dell’attuale art. 23, lo hanno escluso. E questo si evince chiaramente anche dalla precedente formulazione della disposizione statutaria (ex art. 15) afferente al Consiglio Grande, contenuta nella versione dello Statuto del 1991, del 1994 e del 2003.”

Il Consiglio Grande – puntualizza Bello – non è un organo elettivo, non ha funzioni consultive e di proposta, e non ha alcun potere decisionale. L’ordinamento prevede, all’art. 36 del Testo unico degli enti locali, che il Comune abbia soltanto tre organi di governo: il consiglio, la giunta e il sindaco. Per lo Statuto di Senigallia, il Consiglio Grande, invece, è un organismo di partecipazione, in cui i consiglieri comunali e la giunta ascoltano proposte e orientamenti della comunità locale, e rappresenta quel luogo, in cui l’ascolto della comunità locale e, in particolare dei cittadini quali rappresentanti delle libere forme associative e degli enti individuati dalla norma, è il principale e unico presupposto, che lo relazioni alla sua esistenza.”

“L’art. 23, al comma 3, è indubbio, e in forza di tale disposizione statutaria – ha commentato ancora Bello – la norma attribuisce, tassativamente, il diritto di tribuna ai soli enti espressamente previsti al comma 3 e a quei soggetti indicati ai commi 4 e 5. La disposizione statutaria in commento, dunque, legittima e tipizza all’intervento solamente quei soggetti e quegli enti, caratterizzandone, qualificandone e giustificandone il diritto di parola. Non altri.”

Commenti
Solo un commento
fredvargas
fredvargas 2025-02-10 19:26:54
per quanto ne so io, i partiti sono associazioni a carattere privatistico con funzione pubblica ma restano comunque associazioni, quindi non vedo la ratio dell'esclusione dalla possibilità di partecipare al consiglio grande. diciamo che è un po' lo stesso caso del franco idraulico che non si può ottenere durante una piena: tutto vero, peccato però che basterebbe analizzare un po' meglio le parole per avere un'interpretazione e una conseguente applicazione diversa della legge da quella che ne fa l'amministrazione comunale.
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