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Semi di cannabis in casa, denunciato un 20enne di Senigallia

La droga era nascosta nella stanza da letto

cannabis

Detenzione illecita di stupefacenti. E’ questo il reato per cui è stato denunciato un giovane a Senigallia nel corso di uno specifico servizio antidroga.

L’operazione, effettuata dai militari senigalliesi nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile, ha visto finire nei guai un ragazzo di origini peruviane A.P., classe 1994, residente a Senigallia. Nell’abitazione – durante una perquisizione – sono emerse tre bustine di cellophane contenenti complessivamente 25 semi di stupefacente del tipo cannabis, tutte occultate nella stanza da letto.

Il ragazzo ha dichiarato di fare uso della citata sostanza stupefacente, motivo per cui, oltre alla denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria, è stato anche segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Ancona per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Commenti
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BlackCat
BlackCat 2014-04-25 09:09:22
Non sapevo che possedere dei semi sia reato...

"I semi di cannabis sono esclusi dalla nozione legale di Cannabis, ciò significa che essi non sono da considerarsi sostanza stupefacente (L. 412 del 1974, art. 1, comma 1, lett. B; Convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961 e tabella II del decreto ministeriale 27/7/1992). In Italia la coltivazione di Cannabis è vietata (artt. 28 e 73 del DPR 309/90) se non si è in possesso di apposita autorizzazione (art. 17 DPR 309/90). Pertanto talii semi potranno essere utilizzati esclusivamente per fini collezionistici e per la preservazione genetica. La nozione “legale” di cannabis venne enunciata la prima volta nellaConvenzione Unica sugli Stupefacenti (art.1, comma 1, lett. b), redatta a New York nel ’61 e ratificata dall’Italia con la legge 412 del 1974 : “il termine Cannabis indica le sommità fiorite o fruttifere della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie che non siano uniti agli apici) la cui resina non sia stata estratta, qualunque sia la loro applicazione”.
La legge in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope è il Decreto del Presidente della Repubblica n° 309 del 1990, conosciuta come “legge Jervolino – Vassalli” per i nomi dei due parlamentari proponenti. All’articolo 13, secondo comma, circa le modalità di formulazione delle tabelle delle sostanze proibite, si legge : “Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l’elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali[..]”.
Quindi la cannabis è sì considerata sostanza proibita ma solo per le parti indicate dalla Convenzione unica del ’61. I semi sono fuori da tale definizione. Nell’articolo 14 della stessa legge si sancisce fuori da ogni dubbio che “nella tabella II devono essere indicate : 1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della tabella I” (tetraidrocannabinoli e i loro analoghi).
Il decreto con cui sono state emanate le famigerate tabelle è stato promulgato il 27 luglio 1992 e, alla tabella II elenca la “Cannabis indica nelle forme di : a) foglie ed infiorescenze; b) olio ; c) resina.

Nel complesso si deduce che i semi siano fuori della nozione legale di cannabis anche perché totalmente privi di THC."
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