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Bonifica serbatoi interrati ex distributore via Rossini, attivo per decenni davanti al Perticari

Rognoli: "Anche questo caso dimostra superficialità con cui viene affrontato il problema della ricostruzione del ponte Garibaldi"

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Area ex distributore carburanti di via Rossini

Dalla stampa recente, in riferimento alla bonifica dei tre serbatoi interrati ubicati in via Rossini l’assessore all’ambiente Elena Campagnolo conferma che:“la bonifica è stata fatta a suo tempo da una ditta“… Affermare che la bonifica è stata fatta a suo tempo (quando?) non dice nulla nel merito.

Infatti, l’assessore, essendo anche avvocato, o un funzionario del suo assessorato avessero letto la documentazione inerente alle modalità con la quale è stata condotta la bonifica, si sarebbero dovuti subito accorgere che in realtà non è stata effettuata alcuna bonifica, così come prevede la normativa di riferimento.

Infatti dall’esame della documentazione emergono tutte le difformità riscontrate inerenti alla bonifica e messa in sicurezza permanente dei 3 serbatoi interrati di proprietà della soc. MED OIL s.r.l.

Innanzi tutto l’impresa esecutrice della dismissione, la SA.MI TECNOLOGIE PETROLIFERE s.r.l. con sede a Chieti, allora era iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali solamente per la cat. 2 Bis. Non avendo l’iscrizione al medesimo albo per la cat.9, che è la categoria specifica per l’esecuzione dei lavori di bonifica, non era quindi idonea alla dismissione e bonifica di serbatoi interrati contenenti idrocarburi (art.256 del D.lgs 152/2006).

Non viene poi indicato il nome della ditta che ha effettuato lo smaltimento dei rifiuti generati in impianto autorizzato, del refluo prodotto dalla bonifica con la conseguenza che nella documentazione rilasciata dal comune di Senigallia non compare alcun FIR (formulario di identificazione del rifiuto) obbligatorio che attesti chi è il produttore, chi è il trasportatore e dove è avvenuto lo smaltimento del refluo risultante del lavaggio dei 3 serbatoi interrati.

In buona sostanza, non è stato rispettato quanto previsto dal D.lgs 152 del 3 aprile 2006 CODICE DELL’AMBIENTE.

Si rileva inoltre che:

1-La comunicazione obbligatoria dell’inizio delle attività di carotaggio viene spedita al Comune, Arpam e Provincia solo 2 giorni prima, tempo assolutamente insufficiente (minimo 15 giorni richiesto dagli organi di controllo). Il mancato rispetto di questo termine ha comportato che per il campionamento del terreno come riportato nella RELAZIONE DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE sono stati eseguiti, al posto dei “carotaggi verticali” profondi fino a raggiungere la “frangia capillare” dei “piccoli scavi” quindi poco profondi e assolutamente insufficienti alla caratterizzazione da cui sono poi stati effettuati campionamenti di terreno, senza alcun contraddittorio.In totale difformità rispetto a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 All.2 parte IV titolo V;

2-non appare sia stata eseguita la “prova di tenuta dei serbatoi e delle tubazioni annesse ed il Gas-Free, con metodica comprovata da organismi riconosciuti…” con l’obbligo di comunicare eventuali esiti sfavorevoli alla prova stessa;

3-come detto già si sarebbero dovuti eseguire n. 3 sondaggi verticali e almeno due di questi avrebbero dovuti essere attrezzati con piezometri, spinti fino a 2/3 dell’acquifero,per prelevare, in accordo con ARPAM, campioni per valutare l’eventuale grado inquinamento della falda;

4-dalla documentazione depositata presso il SUAP non c’è alcuna evidenza del materiale impiegato per il riempimento dei tre serbatoi, non essendoci alcun certificato.

Da quanto sopra appare evidente che l’area dove era ubicato l’impianto della stazione di servizio dismesso non risulta caratterizzata sotto il profilo ambientale e quello che amministrativamente appare come uno spazio bonificato, come affermato dall’assessore Campagnolo, in realtà non lo è affatto. Questo porta con sé la necessità di approfondire la questione poiché ci potrebbe essere ancora in atto un lento ma continuo sversamento dai vecchi serbatoi di idrocarburi nel terreno e nella sottostante falda di subalveo. E allora prima di realizzare una infrastruttura quale quella del ponte a “Brugola” la cui rampa, realizzata con un terrapieno, si sovrappone proprio alla superficie precedentemente occupata dal distributore è necessario provvedere alla bonifica vera che escluda la possibilità di inquinamento della falda con tanto di certificazione rilasciata dall’Autorità competente.

Anche questo caso dimostra la superficialità con la quale viene affrontato il problema della ricostruzione del ponte Garibaldi. Infatti, se per disgrazia i lavori si fossero iniziati, si sarebbero dovuti subito interrompere in attesa della bonifica dell’area nella quale è prevista la realizzazione della rampa di accesso al ponte con aumento dei costi per fermo cantiere.

Per quanto sopra descritto la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo con il n°2393/25 a seguito di un esposto del sottoscritto.

Tanto si doveva,
ing. Mauro Rognoli

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