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Cede il locale e Viva Servizi esige denaro, ma era il nuovo gestore a non pagare le bollette

Chiuso con la condanna del fornitore a pagare le spese legali il "calvario" giudiziario di ex ristoratore del lungomare di Senigallia

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Viva Servizi chiede il pagamento per la fornitura d’acqua ad un gestore di un ristorante sul lungomare di Senigallia, ma il Tribunale respinge la richiesta e condanna Vivaservizi a pagare le spese legali del ristoratore.

La vicenda risale al 2016 quando il ristoratore cessava la propria attività e cedeva la gestione del locale ad un altro imprenditore.

Il nuovo gestore, però, ometteva di volturare a suo nome l’utenza dell’acqua e soprattutto non pagava le bollette.

Nel 2018 l’ex ristoratore si vedeva notificare un decreto ingiuntivo da Viva Servizi spa per il mancato pagamento della fornitura di acqua relativa agli anni 2017 e 2018, dopo la cessione dell’attività.

Seguiva un accordo transattivo a tre, tra l’ex ristoratore, il nuovo gestore e Viva Servizi, con cui la nuova gestione del locale si accollava il debito nei confronti di Viva Servizi, confermando di essere l’effettiva utilizzatrice della fornitura, mentre l’azienda fornitrice si impegnava a volturare l’utenza in favore del nuovo gestore, liberando il precedente intestatario. 

La vicenda sembrava conclusa fino a quando nel 2023, a distanza di 5 anni dall’accordo, l’ex ristoratore riceveva la notifica di un nuovo decreto ingiuntivo da Viva Servizi spa per fatture relative al consumo di acqua, non pagate dalla nuova gestione.

Da qui il “calvario” giudiziario.

L’ex ristoratore, assistito dagli avvocati Corrado Canafoglia ed Elisa Pellegrini dell’Unione Nazionale Consumatori, opponeva il decreto ingiuntivo davanti al Giudice di Pace di Ancona, che però rigettava l’opposizione.

L’imprenditore appellava la sentenza davanti al Tribunale di Ancona, che, accoglieva la tesi difensiva del ristoratore, ribaltando la decisione del Giudice di Pace e condannando Viva Servizi al pagamento delle spese legali per i 2 gradi di giudizio.

Il Tribunale ha accolto la tesi difensiva del ristoratore in quanto violati i principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione dei contratti, sottolineando che la società erogatrice della fornitura d’acqua non poteva addebitare al precedente intestatario i consumi effettuati da terzi, soprattutto dopo aver liberato il precedente gestore ed assunto un preciso obbligo di volturazione, mai eseguito.

Una vicenda che poteva risolversi in via stragiudiziale  – chiosano gli avvocati Canafoglia e Pellegrini – cheè stata invece oggetto di un lungo iter giudiziario, durato oltre 3 anni, costringendo il consumatore a doversi rivolgere all’Unione Nazionale Consumatori per vedersi riconosciuti i propri diritti”.

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