Rete Studenti Medi Marche: “Venerdì blocchiamo tutto per la Flotilla”
Il movimento studentesco regionale si mobilita nelle piazze e nelle strade di sei città per lo sciopero di venerdì 3 ottobre

È delle ultime ore la notizia dell’abbordaggio delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte dalle navi militari israeliane, a soli venti minuti dalle coste di Gaza, verso cui la flotta umanitaria era diretta per rompere il blocco navale imposto illegalmente da Israele in acque palestinesi.
Israele continua a perpetuare un vero e proprio assedio in terra palestinese. Le mire colonialiste negli ultimi due anni si sono trasformate in un vero e proprio strangolamento: gli aiuti umanitari vengono sistematicamente bloccati, mentre la popolazione civile è costretta a vivere in condizioni disumane, senza cure mediche adeguate, con accesso limitato ad acqua, elettricità e beni essenziali.
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Articolo 93-108 – Metodi di guerra
Blocco
93. Un blocco deve essere dichiarato e notificato a tutti i belligeranti e agli Stati neutrali.
94. La dichiarazione deve specificare l’inizio, la durata, l’ubicazione e l’estensione del blocco e il periodo entro il quale le navi degli Stati neutrali possono lasciare la costa bloccata.
95. Un blocco deve essere efficace. La questione se un blocco sia efficace è una questione di fatto.
96. La forza che mantiene il blocco può essere dislocata a una distanza determinata dalle esigenze militari.
97. Un blocco può essere imposto e mantenuto mediante una combinazione di metodi e mezzi di guerra legittimi, a condizione che tale combinazione non si traduca in atti incompatibili con le regole stabilite nel presente documento.
98 Le navi mercantili che si ritiene, per ragionevoli motivi, stiano violando un blocco possono essere catturate. Le navi mercantili che, dopo un preavviso, oppongono palesemente resistenza alla cattura possono essere attaccate.
99. Un blocco non deve impedire l’accesso ai porti e alle coste degli Stati neutrali.
100. Un blocco deve essere applicato in modo imparziale alle navi di tutti gli Stati.
101 La cessazione, la revoca temporanea, il ripristino, l’estensione o altra modifica di un blocco devono essere dichiarati e notificati come previsto ai paragrafi 93 e 94.
102 La dichiarazione o l’istituzione di un blocco sono vietate se:
(a) ha il solo scopo di affamare la popolazione civile o di privarla di altri beni essenziali per la sua sopravvivenza; o
(b) il danno alla popolazione civile è, o si può prevedere che sia, eccessivo rispetto al concreto e diretto vantaggio militare previsto dal blocco.
103 Se la popolazione civile del territorio sottoposto a blocco non è adeguatamente rifornita di viveri e altri beni essenziali per la sua sopravvivenza, la parte che esercita il blocco deve garantire il libero passaggio di tali generi alimentari e altri beni essenziali, a condizione:
(a) di prescrivere le disposizioni tecniche, comprese le perquisizioni, in base alle quali tale passaggio è consentito; e
(b) che la distribuzione di tali rifornimenti avvenga sotto la supervisione locale di una Potenza protettrice o di un’organizzazione umanitaria che offra garanzie di imparzialità, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa.
Fonte: https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/san-remo-manual-1994/article-93-108?activeTab=
Traduzione di google translate
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