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Fornitura gas non richiesta, Codice di Consumo annulla fatture emesse a senigalliese

Il cittadino è stato difeso dall'Unione Consumatori, che sottolinea: "fornitura non richiesta non va pagata anche se effettivamente erogata"

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Accade talvolta che il consumatore subisca un cambio di fornitura di energia elettrica o di gas, senza che lo abbia richiesto, passando da un fornitore ad un altro, talora con aumenti dei costi.


Spesso trattasi di vere e proprie truffe architettate ai danni del consumatore.

È quanto accaduto ad un cittadino senigalliese accortosi a gennaio 2020 di un depotenziamento della fornitura di energia elettrica nella propria abitazione.

Subito l’utente contattava quello che pensava essere il suo fornitore che, invece, riferiva di non essere responsabile del disservizio poiché da luglio 2019 nella fornitura era subentrata un’altra società.

Il consumatore a quel punto chiamava la nuova società, che confermava di essere il nuovo fornitore in base ad un contratto sottoscritto dallo stesso.

L’utente, che non ha mai firmato alcun contratto con la nuova società, si rivolgeva, quindi, agli avvocati Corrado Canafoglia e Giulia Montesi dell’Unione Nazionale Consumatori per capire come difendersi.

“Contattata dai legali, la nuova società forniva un contratto con firma palesemente falsa ed un file audio che avrebbe dovuto dimostrare l’avvenuta conclusione del contratto per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale – spiega l’Unione Nazionale Consumatori. Delegazione di Senigallia – Peccato, però, che la voce registrata nel file non fosse quella del cliente. I dati utilizzati per la compilazione del contratto, invece, risultavano in parte veritieri e riconducibili al cliente ignaro, nonché all’identificazione delle utenze”.

I legali dell’U.N.C. a quel punto avviavano la procedura di conciliazione avanti all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), chiedendo l’annullamento delle fatture emesse negli 8 mesi di fornitura.

L’art. 66 quinquies del Codice del Consumo, infatti, stabilisce che “Il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità“.

“In buona sostanza – spiega l’associazione dei consumatori – seil contratto non è stato richiesto, la fornitura, anche se effettivamente erogata, non va pagata e, per contro, non esiste alcun diritto del fornitore di pretendere il pagamento della fornitura.

Tale norma mira ad arginare e limitare il fenomeno, sempre più diffuso, dei contratti con firma falsa, per cui consumatori ignari e assolutamente in buona fede si ritrovano ad essere vittime spostate da un società fornitrice ad un’altra”.

In sede di conciliazione il consumatore ha ottenuto l’applicazione di tale norma di tutela prevista dal Codice del Consumo e si è visto annullare tutte le fatture emesse per la fornitura di energia elettrica e gas naturale in quanto non era mai stata richiesta, nonostante vi sia stato un effettivo consumo.

La stessa società fornitrice, peraltro, ha confermato che trattasi di una prassi molto diffusa attribuibile ad agenzie esterne incaricate di procacciare clienti, impegnandosi a prendere provvedimenti nei confronti di chi verrà individuato come responsabile, a seguito di indagini interne.

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