Ponte Garibaldi, Acquaroli “non cambiamo progetto”
L'ing. Rognoli si rivolge al presidente della Regione: "Perchè durante la demolizione non si sono rispettate le norme?"

Nell’incontro del 30 gennaio 2026 con la stampa il Commissario Acquaroli ha nuovamente ribadito il suo punto di vista sul progetto inerente la ricostruzione del ponte Garibaldi a Senigallia sciaguratamente demolito ad ottobre 2023 a seguito di un suo decreto.
Ciò non è una novità, si era già espresso in occasione del Consiglio Grande del 5 febbraio 2025. In quella occasione aveva elegantemente “passato la palla” al sindaco Olivetti lasciandogli la possibilità di scegliere “se fare o non fare il ponte“. Scelta a cui il Sindaco non ha dato seguito come se fosse il problema di un’altra città. Al proposito vorrei commentare alcune considerazioni espresse dallo stesso Presidente Acquaroli nel corso dell’intervista.
La prima: “…dall’altro l’opinione pubblica ci chiede di contravvenire alle leggi. Le leggi vanno rispettate”. Giustissimo. Ma nessuno ha mai chiesto di non rispettare le norme vigenti sui ponti, si è chiesto di realizzare il progetto “ipotesi 1” molto meno impattante, inizialmente proposto dal progettista ANAS al posto di quello che, poi gli è stato imposto di fare, denominato “alternativa 3“, il ponte “Brugola”, devastante per la città.
La seconda: “…il progetto del 2024 non è deciso esclusivamente da noi ma è un progetto che rispetta le leggi”. Il progetto approvato dalla Conferenza dei servizi del 12 dicembre 2024 il famoso “alternativa 3” è dovuto ad una scelta ben precisa come risulta dall’allegato INQUADRAMENTO E ILLUSTRAZIONI INTERVENTO (T01EG01GENRE01) del progettista, a pag.3/4/5 che riporto:”… in un secondo momento,considerando la proposta precedente (ipotesi 1) non fosse sufficientemente cautelativa… È stato richiesto ai progettisti l’innalzamento tout court del ponte fino ad una quota di mt.1.50 rispetto alla testa dei muri di argine…”. Occorre capire a chi si riferivano le parole “sufficientemente cautelativa“, se si riferivano alla “città” oppure per i “committenti del ponte”.
La terza: “…Ogni intervento deve necessariamente rispondere ai criteri di sicurezza idraulica previsti dalla normativa”. Anche qui siamo perfettamente d’accordo, ma allora dovrebbe spiegare il perché della esecuzione di interventi nell’alveo del Misa per un tratto di 10/15 Km., della durata di alcuni mesi senza progetto alcuno, consistiti nel rifacimento di qualche argine e nell’abbassamento del fondo dell’alveo (i famosi 500.000 mc. di escavo). Questi interventi hanno peggiorato di molto la “sicurezza idraulica” della città di Senigallia che resterà tale fino a che non saranno entrate in funzione le vasche di espansione, così come previsto dal piano del Commissario ing. Babini. Le vasche permetteranno l’arrivo in città della portata di soli mc./s. 300 trattenendone mc./s.600 come dichiarato dall’ing. Babini. Pertanto perché fare un ponte che permette il transito di una portata di circa mc./s. 900 quando poi, completate le vasche la portata in arrivo sarà di mc./s. 300. Al proposito, se non erro, l’importo dei lavori delle vasche per €. 99.317.192,41 pare che sia finanziato per €.43.500.000; sarebbe importante che i lavori venissero finanziati per la totalità.
La quarta: “ma il progetto ha avuto la bocciatura di molti senigalliesi che lo ritengono molto impattante, nonostante nel 2023 la Soprintendenza aveva “assolto” il progetto da vincoli”. La bocciatura di “molti senigalliesi” è in realtà la bocciatura di oltre 10.000 senigalliesi che per una città di circa 43.000 abitanti, minori compresi, non è poca cosa. La Soprintendenza nella conferenza dei servizi del dicembre 2024 ha, nel suo parere, ha richiesto, dopo averle indicate, delle “soluzioni alternative al progetto approvato”.
A questo punto vorrei farle una domanda Presidente Acquaroli, inerente al rispetto delle norme tecniche vigenti, che meriterebbe una sua risposta: dalle due foto dell’articolo si vede come è stata eseguita la demolizione del ponte, ossia buttando il materiale di risulta nell’alveo. Era stato proposto che le operazioni di demolizione sarebbero avvenute in periodo di “secca”. L’art.192 comma 2) del Testo Unico Ambientale, D.L.g.s. del 3 aprile 2006 N°152 recita: “E’ vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee” che prevede sanzioni di cui all’art. 255 della stessa legge. Perché non è stato rispettato?
Per il rispetto poi delle norme riguardo al ponte 2 Giugno, “mirabile esempio di come provocare una esondazione”, progettato e realizzato dal Consorzio di Bonifica per conto della Regione, con il tacito assenso del Sindaco Olivetti, in quanto proprietario pro-tempore del ponte aspettiamo le prossime udienze presso il Tribunale dell’Aquila.
Saluti
ing. Mauro Rognoli



























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