Canone RAI: chi può richiedere l’esenzione entro il 31 gennaio
Per diverse categorie di utenti è previsto un esonero dal pagamento del tributo: ecco termini e modalità

Il 31 gennaio 2026 rappresenta una delle principali scadenze per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone TV, l’imposta dovuta per la detenzione di un apparecchio televisivo.
La normativa, infatti, stabilisce che gli intestatari di un’utenza elettrica di tipo domestico pagano il canone in bolletta – con un addebito automatico da parte del fornitore – se hanno in casa un dispositivo in grado di ricevere e decodificare il segnale TV (a prescindere dalla visione o meno dei canali delle reti pubbliche e commerciali).
Al contempo, per diverse categorie di utenti è previsto un esonero dal pagamento del tributo; in particolare, non devono pagare il canone:
– i contribuenti di età superiore a 75 anni il cui reddito non supera gli 8.000 euro all’anno;
– gli intestatari di un contratto di fornitura luce di tipo domestico che non detengono un apparecchio televisivo;
– i militari e i diplomatici stranieri.
Di seguito, vediamo entro quali termini (e con quali modalità) gli aventi diritto possono richiedere e ottenere l’esonero dal pagamento del canone TV.
Utenti over 75 con reddito basso
Come spiega il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, “l’agevolazionespetta per l’intero annose il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso”. In caso contrario, ossia se il compimento del 75° anno di età si colloca tra il 1° febbraio e il 31 luglio, l’esenzione spetta solo per il secondo semestre dell’anno di riferimento.
Gli utenti che hanno maturato i requisiti necessari, ricorda l’Agenzia, “possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV”. Naturalmente, una volta compiuti 75 anni, qualora i requisiti reddituali non dovessero cambiare, la dichiarazione sostitutiva non va presentata per gli anni seguenti. Nel caso in cui, di contro, il reddito dovesse aumentare e sforare la soglia degli 8.000 euro all’anno, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti, compilando la Sezione II del modello disponibile in formato PDF sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
Per rientrare nel limite reddituale, l’ammontare complessivo del reddito “proprio e del coniuge” non deve superare, come detto, gli 8.000 euro. In aggiunta, all’interno dello stesso nucleo familiare, non devono essere presenti “conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti)”.
Utenti che non detengono apparecchi TV
Prima di vedere, in dettaglio, quali sono termini e modalità per accedere all’esenzione, è bene chiarire cosa si intende per “apparecchio TV”. La norma, a riguardo, è stata aggiornata in virtù del progresso tecnologico, che ha prodotto una notevole diversificazione dei dispositivi in grado di consentire la visione dei programmi televisivi.
Ai fini del pagamento del canone, rientrano nella definizione di “apparecchio TV” i dispositivi equipaggiati con un sistema di ricezione e decodifica del segnale radiotelevisivo. Pertanto, PC, tablet e laptop, ad esempio, non comportano il pagamento del tributo, anche se consentono di vedere i canali televisivi in streaming o alcuni contenuti on demand sulle piattaforme gestite dalle principali emittenti televisive.
Inoltre, è bene tenere in conto che “detenzione” e “possesso” non sono da considerare sinonimi, almeno per quanto concerne il versamento del canone TV. In sintesi, non conta chi abbia effettivamente acquistato il televisore ma, piuttosto, che l’apparecchio sia nella disponibilità del nucleo familiare in cui è presente l’utente tenuto a pagare il tributo. Per fare un esempio pratico: se chi ha comprato la TV non è la stessa persona a cui è intestata la bolletta della luce, non vuol dire che il canone non vada pagato comunque. Sarà comunque quest’ultima che dovrà versare il tributo.
In caso di mancata detenzione, bisogna compilare il “Quadro A” del modello di dichiarazione sostitutiva; tale comunicazione, si legge sul portale dell’Agenzia delle Entrate, “ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).” I termini di presentazione della dichiarazione sono i seguenti:
– fino al 31 gennaio del 2026 per godere dell’esonero per tutto l’anno prossimo; la dichiarazione ha validità annuale anche se presentata dopo il 1° luglio dell’anno precedente;
– dal 1° febbraio al 30 giugno “per l’esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno”.
A tal riguardo, è possibile approfondire l’argomento a questa pagina del blog di Reset Energia, un operatore di mercato che implementa un modello commerciale differente da quelli convenzionali. L’azienda, infatti, propone un servizio di fornitura luce (destinato a soli utenti privati) a canone mensile fisso, ossia un importo che comprende non solo la quota consumi ma anche le imposte, l’IVA e gli oneri generali di sistema. L’importo mensile è vincolato a specifiche fasce di consumo, che consentono agli utenti di scegliere la configurazione più aderente alle proprie necessità di spesa e al fabbisogno energetico familiare, mettendosi al riparo dalla volatilità dei prezzi dell’elettricità.
Canone in bolletta: come funziona?
Dal 2016, sono cambiate le modalità di pagamento del canone TV. In precedenza, l’importo dovuto su base annuale andava saldato in un’unica soluzione, pagando tramite bollettino postale. La Legge di Bilancio del 2016 ha introdotto il cosiddetto “canone in bolletta”, ossia l’addebito sulla fattura dell’energia. L’ammontare del canone (90 euro l’anno) viene suddiviso in 10 rate mensili di pari importo (9 euro) da pagare da gennaio a ottobre; l’azienda di fornitura dell’elettricità aggiunge la quota del canone agli altri importi fatturati. Se la bolletta viene emessa su base mensile, l’addebito aggiuntivo è di 9 euro mentre su quelle emesse con cadenza bimestrale corrisponde a 18 euro (ossia due quote di canone).
Il meccanismo di addebito scatta in automatico ed è interamente appannaggio dell’azienda fornitrice; l’utente può richiedere l’esonero (qualora ne abbia diritto) e fare domanda di rimborso se ha pagato quote di canone non dovuto. Anche per questa procedura è disponibile l’apposita modulistica scaricabile in PDF sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa fare in caso di passaggio ad altro fornitore? Niente. L’azienda che subentra, infatti, ‘eredita’ l’addebito del canone e lo inserisce in bolletta senza bisogno di alcuna comunicazione da parte del cliente. Quest’ultimo, nel caso in cui maturi il diritto di non pagare più il canone (per mancata detenzione, per raggiungimento del 75° anno d’età etc.) non deve fare altro che compilare la dichiarazione sostitutiva e inviarla all’Agenzia delle Entrate utilizzando i canali preposti.


























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