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E’ responsabile la scuola di sci dei danni subiti dall’allievo durante una lezione?

L'esperto on line di Senigallianotizie.it ci offre un nuovo caso in materia legale

Incidenti sulla neve

Il caso in esame, giunto all’attenzione della Corte di Cassazione (sent. 3612/2014), riguarda un incidente subito da un minore, verificatosi durante una lezione di sci collettivo. Il ragazzo aveva perso l’equilibrio cadendo indietro e si era sostanzialmente seduto sulle code degli sci, senza che gli attacchi di sicurezza potessero scattare ed aprirsi. Da ciò era derivata la frattura della tibia.

I genitori (evidentemente mal consigliati) avevano pertanto convenuto in giudizio sia il maestro che la scuola di sci. Dopo il rigetto della domanda in primo e secondo grado essi si rivolgono alla Cassazione che svolge le seguenti considerazioni.

L’affidamento di un minore ad una scuola di sci perché gli siano impartite lezioni – il che concretizza la ricorrenza di un contratto – comporta a carico della scuola l’assunzione di obbligazioni di protezione volte a garantirne l’incolumità dell’allievo. Ed è anche ovvio che, per quanta cautela il maestro di sci possa predisporre, è pur sempre possibile che l’allievo cada, e ciò per l’intrinseca natura dell’attività che la scuola è richiesta di svolgere e anche perché costituisce dato di comune esperienza che non è possibile imparare a sciare senza incappare mai in cadute.

Sulla base di tali dati, da un lato, sarebbe erroneo assumere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia responsabile delle lesioni riportate dall’allievo; dall’altro che, essendo una caduta altamente probabile – tale quindi da essere considerata come un rischio accettato – delle lesioni subite dal minore la scuola non debba mai rispondere.

Si tratterà, invece, di stabilire se la scuola, ed il maestro abbiano adempiuto le obbligazioni volte a garantire la sicurezza dell’allievo, tenuto, in ogni caso conto delle peculiarità dell’oggetto del contratto (v. anche Cass.3.2.2011 n. 2559).

Il problema è quello della distribuzione degli oneri probatori se, cioè, debba la scuola provare di aver fatto quanto doveva per salvaguardare la sicurezza (relativa) dell’allievo, con la conseguenza che l’incidente non possa essere imputato alla stessa o al maestro della cui azione risponde; o se debba l’allievo (e, per lui, chi ne ha la potestà genitoriale) provare l’inadempimento della scuola.

Secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio previsto dall’art. 1218 c.c. (Cass. 3.3.2010 n. 5067; nello stesso senso Cass.20.4.2010 n. 9325).

Su tale base, quindi, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte; mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

Ed anche nell’ipotesi in cui sia dedotto, non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza), gravando, ancora una volta, sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (S.U. 30.10.2001, n.13533).

Dal vincolo negoziale sorto a seguito dell’accoglimento della domanda di iscrizione all’istituto scolastico e dalla conseguente ammissione dell’allievo alla scuola sorge infatti a carico del medesimo istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso.

Nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche l’insegnante assume, quindi, uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona (Cass. 3.3.2010 n. 5067; Cass. 18.11.2005 n. 24456).

Nel caso in esame, la Cassazione ha censurato la sentenza della Corte d’Appello che (davvero incredibilmente) aveva ritenuto che dell’inadempimento dovesse dar prova il creditore della prestazione (cioè il minore danneggiato) e che si trattasse di responsabilità da fatto illecito.

Tuttavia, anche modificando il titolo della responsabilità l’esito della controversia non è cambiato in quanto nel caso in esame era rimasto accertato che il minore aveva perso l’equilibrio cadendo indietro e si era sostanzialmente seduto sulle code degli sci, senza che gli attacchi di sicurezza potessero scattare ed aprirsi e ciò valeva ad escludere tanto la responsabilità del maestro quanto quella della scuola.

Ricapitolando:

–          tra l’allievo e la scuola di sci si instaura una obbligazione contrattuale;

–          grava pertanto sulla scuola e sul maestro l’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;

–          l’apprendimento dello sci implica delle cadute;

–          il fatto che l’alunno sia caduto e si sia fatto male non genera sempre una responsabilità della scuola; occorre accertare la violazione o meno degli obblighi di protezione nel caso concreto;

–          nel caso in cui la causa della caduta sia imputabile al maestro oppure rimanga ignota, tanto la scuola quanto il maestro sono tenuti a risarcire il danno.

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