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Portabici da gancio traino: cosa dice la normativa 2025

Conviene conoscere le regole prima di partire, perché tra targa ripetitrice, pannelli e omologazioni, errori più comuni costano cari

Portabici da gancio traino

Montare un portabici sul gancio di traino sembra un gesto banale, ma la normativa in vigore dal 2025 ha cambiato le carte in tavola.

Un decreto del Ministero delle Infrastrutture ha chiarito cosa è consentito, cosa devi esporre e quando rischi una multa.

Conviene conoscere le regole prima di partire, perché tra targa ripetitrice, pannelli e omologazioni gli errori più comuni costano cari.

 

Il decreto che ha riscritto le regole nel 2025

Per anni chi voleva trasportare le bici sul retro dell’auto si è mosso in una zona grigia, tra interpretazioni diverse durante i controlli e il timore di prendere una multa senza aver fatto nulla di davvero pericoloso. A mettere ordine è arrivato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, firmato il 19 dicembre 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2025, che ha fissato criteri uniformi per portabici, portasci e portabagagli montati sui veicoli. Il testo chiude una lunga fase di incertezza e ti dice, nero su bianco, cosa puoi fare e cosa devi esporre quando la struttura sporge dal profilo dell’auto.

La novità più concreta riguarda la burocrazia che prima scoraggiava molti automobilisti. Con le nuove regole non serve più il collaudo alla Motorizzazione Civile e non devi aggiornare la carta di circolazione, nemmeno quando il portabici copre la targa o i dispositivi di illuminazione. In pratica, il dispositivo viene trattato come un accessorio amovibile e non come una modifica permanente del veicolo, a patto che rispetti le condizioni di sicurezza previste. Resta comunque la responsabilità di chi guida: la semplificazione riguarda le pratiche, non i controlli su strada, che anzi ora hanno parametri più chiari da applicare.

Non è un dettaglio da poco, perché l’uso della bicicletta continua a crescere, come mostra la partecipazione a iniziative diffuse sul territorio, tra cui la Giornata Mondiale della bicicletta a Senigallia. Più persone pedalano, più cresce il bisogno di portarle con sé in vacanza o verso i sentieri, e conoscere la normativa evita brutte sorprese al primo controllo.

 

Targa ripetitrice o pannello: quando scattano gli obblighi

Il punto più delicato riguarda la visibilità posteriore, perché un carico che nasconde la targa o le luci mette a rischio la sicurezza di chi ti segue. La normativa distingue due situazioni molto semplici da riconoscere. Se il portabici, con o senza le bici caricate, non oscura la targa né le luci, non devi installare nulla di particolare sul fronte identificativo: è sufficiente applicare un pannello che segnali il carico quando questo sporge oltre la sagoma del veicolo.

Il quadro cambia se la struttura copre la targa o i fanali. In quel caso hai due strade equivalenti: spostare la targa originale sulla parte amovibile oppure montare una targa ripetitrice conforme all’articolo 100, comma 4 del Codice della Strada, insieme alla ripetizione delle luci di posizione, stop e indicatori di direzione. La scelta spetta a te, purché il risultato resti perfettamente leggibile e illuminato anche di notte. Chi trasporta bici a batteria, più ingombranti, dovrebbe prestare ancora più attenzione a questo punto, perché una massa maggiore alle spalle del veicolo tende a coprire con facilità sia la targa sia i gruppi ottici.

C’è poi il capitolo delle sporgenze. Quando il carico esce dal profilo posteriore va segnalato con un pannello quadrangolare retroriflettente, e la sporgenza deve restare entro i limiti fissati dagli articoli 61 e 164 del Codice della Strada, che parlano di un massimo di trenta centimetri per lato e vietano di superare la larghezza complessiva del veicolo. Se vuoi il dettaglio completo delle casistiche, tutte le regole del decreto 2025 sono spiegate in modo puntuale dalle testate specializzate.

 

Come scegliere una struttura davvero a norma

Le regole sull’esposizione valgono poco se il portabici in sé non è conforme, ed è qui che molti sbagliano acquisto. Ogni struttura deve essere omologata secondo il regolamento UNECE numero 26, il cui marchio, riconoscibile dalla dicitura 26 R stampigliata o riportata su un’etichetta, garantisce che il dispositivo abbia superato i test previsti. Insieme al marchio, il produttore deve fornire il libretto di istruzioni con le indicazioni di montaggio e i carichi massimi ammessi: senza questi due elementi il prodotto non è utilizzabile in strada in regola.

Il problema è che non tutti i modelli in vendita rispettano lo standard, soprattutto tra gli acquisti low cost fatti di fretta online, dove l’omologazione a volte manca del tutto. Per questo conviene partire da un catalogo che raccolga già soluzioni conformi al decreto, così eviti di scoprire il problema solo davanti a una pattuglia. Se stai valutando l’acquisto, dai un’occhiata a una selezione di porta bici per gancio traino di Norauto pensati per rispettare i requisiti di omologazione e la ripetizione di targa e luci.

Un ultimo criterio pratico riguarda la compatibilità con la tua auto e con il numero di bici che intendi trasportare. Il peso massimo sopportato dal gancio e dalla struttura non è un dato trascurabile, perché caricare due e-bike pesanti è ben diverso dal trasportare una bici da bambino, e sforare quel limite significa uscire dai margini di sicurezza previsti dal costruttore.

 

Le sanzioni che rischi se sbagli

Capire quanto costa un errore aiuta a prendere sul serio questi controlli, spesso liquidati come semplici formalità. Il posizionamento scorretto del carico o l’assenza del pannello quando serve rientra nell’articolo 164 del Codice della Strada, con una multa di 87 euro, che scendono a 60,90 euro se paghi entro cinque giorni, accompagnata dalla decurtazione di tre punti dalla patente. La stessa cifra di 87 euro si applica quando manca la targa ripetitrice nei casi in cui è obbligatoria.

La situazione si aggrava se le luci posteriori risultano coperte senza un impianto supplementare funzionante: qui la sanzione sale a 345 euro, perché un veicolo che frena o svolta senza segnalarlo è un pericolo concreto per chi arriva dietro. Il conto più salato, però, riguarda il supporto stesso. Un gancio di traino non omologato fa scattare l’articolo 78 del Codice della Strada, con importi che vanno da 422 a 1.697 euro e il ritiro della carta di circolazione fino alla regolarizzazione.

Sono numeri che rendono evidente il vantaggio di partire con l’attrezzatura in ordine, invece di rimediare dopo. Per chi vuole leggere le indicazioni ufficiali sulle modalità di installazione e sui controlli, è utile consultare la circolare del Ministero dell’Interno diffusa alle forze di polizia stradale.

 

Prima di partire: controlli e buon senso

Anche con un dispositivo omologato e tutti i documenti in regola, restano pochi gesti che fanno la differenza sul lungo viaggio. Prima di muoverti verifica il serraggio degli attacchi al gancio e delle cinghie che bloccano i telai, poi accendi le frecce e chiedi a qualcuno di controllare che luci di posizione e stop ripetute rispondano correttamente. Assicurati infine che la targa resti leggibile e che il pannello del carico sporgente sia ben visibile anche con poca luce.

Vale la pena ripassare mentalmente la guida da tenere con il portabici montato. La coda dell’auto diventa più lunga e più pesante, quindi allunga le distanze di frenata, fai manovra e retromarcia con maggiore cautela e ricorda che in un parcheggio stretto lo sbalzo posteriore può sorprenderti. Rispettare il peso massimo dichiarato e non superare mai il numero di bici previsto è la regola più semplice per non trasformare un accessorio comodo in un rischio.

Con questi accorgimenti il trasporto smette di essere un problema e diventa la chiave per goderti la bici dove vuoi, dai lungomare cittadini agli itinerari collinari. Chi ama pedalare lontano da casa trova spunti anche vicino, come i percorsi cicloturistici dell’antico Ducato di Urbino, raggiungibili proprio caricando le due ruote sull’auto e ripartendo appena arrivati.

Articolo Pubbliredazionale
Pubblicato Venerdì 24 luglio, 2026 
alle ore 1:00
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