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L’aereo non parte a causa della neve: è danno da vacanza rovinata

Nuova sentenza commentata dall'Avv. Mirco Minardi

Fondiaria Sai Senigallia

Aeroporto bloccato dalla neveUna coppia decide di passare quattro giorni a cavallo dell’ultimo dell’anno a Parigi. Acquistano così un "pacchetto" comprendente un viaggio aereo andata e ritorno da Milano Malpensa a Parigi con vettore Air France e un soggiorno in hotel a Parigi per 4 notti.
Il giorno della partenza la coppia si presenta tempestivamente in aeroporto ma il volo sul quale avrebbero dovuto viaggiare non decolla a causa delle condizioni meteorologiche esistenti in Parigi.

Così decidono di chiedere la restituzione del prezzo pagato e il risarcimento del danno al tour operator il quale, però, oppone un rifiuto.
 
L’art. 92 del Codice del Consumo prevede specifiche garanzie e protezioni a favore del consumatore, nel caso di recesso o annullamento del servizio. In particolare, il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto turistico, ha diritto, in via alternativa, a usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, oppure di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure al rimborso, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, della somma di danaro già corrisposta.
 
L’art. 93 del Codice del Consumo prevede, in ogni caso, e fermi restando gli obblighi di cui all’art. 92, in caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, la responsabilità dell’organizzatore e del venditore per il risarcimento del danno patito dal viaggiatore, anche qualora l’inadempimento del tour operator sia dipeso a sua volta dall’inadempimento del prestatore di servizi di cui l’organizzatore si sia avvalso nell’esecuzione del contratto di viaggio.
 
La cancellazione del volo, pertanto, ha fatto sorgere in capo al tour operator sia l’obbligo di effettuare a favore degli attori, in via alternativa, una delle prestazioni elencate all’art. 92, sia un obbligo risarcitorio in conseguenza del fatto del vettore, di cui il tour operator si era servito nell’adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto.
 
Il tour operator si è difeso invocando l’applicazione dell’art. 96 del D. Lgs 206/2005, secondo cui la responsabilità del "venditore del pacchetto turistico è esclusa in caso di forza maggiore o caso fortuito”.
 
Tuttavia il Tribunale ha rigettato questa eccezione, rilevando che quel giorno altri aerei erano decollati verso Parigi e comunque una forte nevicata alla fine di dicembre nel nord della Francia non può considerarsi evento imprevedibile. Tale eventualità rientra infatti nella normale alea dello svolgimento del servizio di trasporto aereo alle latitudini europee e nella stagione invernale, ed è dunque sprovvista del carattere di imprevedibilità, eccezionalità e invincibilità propria delle ipotesi rispettivamente di caso fortuito e forza maggiore.
 
Non solo. Il pacchetto turistico era stato venduto il giorno stesso della partenza, solo poche ore prima di essa. Pertanto il verificarsi attuale, o nelle ore immediatamente successive, di condizioni meteorologiche su Parigi tali da rendere difficoltoso il traffico aereo era facilmente verificabile e prevedibile in concreto dal provider e dal venditore.
 
Per queste ragioni il Tribunale ha accolto la domanda dei viaggiatori condannando il tour operator a restituire il prezzo di acquisto e al risarcimento di mille euro a titolo di danno da vacanza rovinata. Per giurisprudenza ormai consolidata sia di merito che di legittimità (con l’autorevole avallo della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, decisione 12 marzo 2002, n.168) questo danno può farsi rientrare nella previsione dell’art. 92 comma 2 del D.Lgs 206/2005; esso può essere descritto come quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell’afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o di riposo (“ex multis” Trib. Milano 4 giugno 1998, Trib. Bari 8 agosto 2000; Trib. Treviso 14 gennaio 2002; Trib. Milano 7 febbraio 2002; Trib. Napoli 26 febbraio 2003; Trib. Verbania 23 aprile 2002).
 
Secondo il Tribunale, nel caso di specie il danno può ritenersi provato in via presuntiva, in quanto con l’annullamento del viaggio gli attori hanno perso una occasione di riposo e di svago oltre che di godimento della mutua compagnia, occasione che deve essere considerata di particolare valore per gli attori in considerazione della relazione sentimentale intercorrente tra loro al tempo degli accadimenti di cui è causa, oltre che del fatto che uno dei due era residente negli Stati Uniti; pertanto le opportunità di trascorrere un periodo di tempo in mutua compagnia, secondo il Tribunale, erano molto limitate.

da Avv. Mirco Minardi
www.mircominardi.it

Mirco Minardi
Pubblicato Lunedì 7 marzo, 2011 
alle ore 13:58
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